«1. Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell’ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d’età, nella seconda indizione e nell’anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. […] Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesse a noi dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un’accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l’uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi. »
L’Editto di Rotari è una raccolta di leggi di diritto penale e civile che fu emanata nel 643 dal re longobardo per regolare giuridicamente i rapporti tra Germani e Italici e agevolare il processo di fusione già avviato sia dal punto linguistico (utilizzo del latino parlato) che religioso (conversione dall’arianesimo al cattolicesimo). Le sue principali novità furono la sua messa per iscritto delle leggi, fino ad allora basata sull’uso della trasmissione orale, e l’influenza del diritto romano, riscontrabile ad esempio nell’introduzione di un unico giudice che sostituiva l’assemblea giudicante. Il re venne affiancato nelle funzioni giuridiche da un corpo di ufficiali civili magistrati (gastaldi) che lo rappresentavano nei vari territori del Regno e che amministravano la giustizia, curavano i beni e riscuotevano le tasse in suo nome. Nei ducati del Regno la nomina dei gastaldi spettava al sovrano di Pavia, mentre nei due ducati autonomi di Spoleto e Benevento essi erano nominati dai rispettivi duchi.
«75. Per tutte queste piaghe o ferite sopra descritte che siano accadute tra uomini liberi, abbiamo perciò posto una composizione di maggiore entità rispetto ai nostri predecessori, affinché la faida, che è inimicizia, dopo accettata la sopraddetta composizione, sia posposta e non si richieda più oltre.»
La pena di morte fu limitata – eccetto i casi ‘ovvi’ riguardanti “servi” contro “signori” – ai soli delitti contro la persona del re o contro chi avesse abbandonato i compagni sul campo di battaglia o avesse disertato o tradito.
«7. Se qualcuno, al momento di combattere contro il nemico, abbandonerà il compagno, o si renderà colpevole di anstalin, cioè lo lascerà solo e non combatterà con lui, sia condannato a morte.»
Un altro caso era costituito poi dalle donne adultere, che se colte in flagrante dal marito potevano essere uccise con l’amante.
Altro intento dell’Editto è la protezione dei ceti meno abbienti della società, definiti come pauperes (poveri, deboli).
«2. Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza.»
Tra questa categoria vengono incluse anche le donne che, private dei diritti ed escluse anche dall’eredità paterna, acquisiscono un valore e un prezzo (mundio). Quando la donna si sposa, deve essere il marito ad acquistare il suo mundio dal mundoaldo (capofamiglia): la stessa donna finiva per assicurarsi e ritrovarsi una dote (meta) e il “dono del mattino” (morgengab), un dono fatto solo in caso di comprovata verginità durante la prima notte di nozze.
Permane infine l’uso germanico dell’ordalia (urteil, giudizio divino) e del duello (discolpa per camphionem).
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Un breve riepilogo del lessico giuridico longobardo:
Fara = gruppo familiare che corrisponde anche ad una unità militare guidata da un duca • Cawarfrede = consuetudini della stirpe • Launegild = simbolico corrispettivo per la validità della donazione • Gairenthix = assemblea degli uomini in armi • Wergeld = composizione pecuniaria per l’omicidio • Fehde o faida = vendetta privata • Urteil = ordalia, prova del giudizio • Faderfio = denaro del padre, dote portata dalla sposa • Morgengabe = dono del mattino, donazione nuziale del marito • Gewere o vestitura: rapporto materiale ed esteriore, vale a dire la volontà protetta dalla legge di tenere la cosa in proprio potere • Widrigild = valore economico del corpo dell’uomo libero, che varia a seconda della sua condizione sociale.
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