Il 14 agosto 554 viene emanata da Giustiniano la Pragmatica sanctio pro petitione Virgilii, su richiesta di papa Vigilio, per rimediare alla confusa situazione che la tyrannorum bellica confusio e la gothica ferocitas avevano portato all’Italia durante la lunga guerra gotica. Uno degli obiettivi preminenti dell’imperatore è quello di riportare l’ordine giuridico in Italia e di riportarne le condizioni a quelle che erano al tempo di Amalasunta e di Atalarico (526-534), abrogando tutti gli atti dei re goti da quel periodo in poi non riconosciuti come legittimi da Bisanzio, tra cui in particolare le disposizioni emanate da Totila.
« [1] Dietro richiesta del venerabile Vigilio, vescovo della Roma più antica, abbiamo ritenuto fossero da stabilire alcune cose che riguardavano l’utilità di tutti quelli che abitano le parti occidentali [dell’impero]. Prima di tutto stabiliamo e ordiniamo che tutto ciò che concessero Atalarico, o Amalasunta madre del re, o anche Teodato ai Romani o al Senato che lo richiedeva, siano mantenute inviolabili.»
Totila infatti impoverì l’aristocrazia senatoria privandola delle sue prerogative e delle rendite dei propri latifondi. In base alla riforma agraria di Totila, i coloni che versavano i tributi ai Goti invece di pagare il canone al loro signore, diventavano proprietari delle terre su cui lavoravano: questa riforma fu un tentativo di creare una nuova classe dirigente fedele alla causa dei Goti. Uno dei motivi principali della fama di nefandezza di Totila – oltre il non appartenere ai discendenti di Teodorico e l’essere ariano (ossia eretico) – fu quindi il suo progetto di sovversione dell’ordine sociale: coloni che diventavano proprietari delle terre e schiavi elevati alla dignità di guerrieri liberi combattendo tra le fila dell’esercito goto, il tutto intollerabile sia per la nobiltà senatoria filo-bizantina sia per gli stessi Romani.
Allo stesso tempo Giustiniano cercò di rimediare alle tristi conseguenze della guerra, riaffermando i diritti dei proprietari legittimi contro ogni usurpazione (specie le espropriazioni o le ridistribuzioni dei terreni), alleggerendo la pressione tributaria, riordinando il sistema dei pesi e delle misure, l’amministrazione della giustizia, dell’annona e disciplinando il corso della moneta. La Pragmatica sanctio del 554 costituì così la base fondamentale della legislazione imperiale in Italia nel periodo della dominazione bizantina (554-568), che disponeva anche l’applicazione del codex giustinianeo..
La Pragmatica si compone di 27 costituzioni, che pur nella sua impostazione estremamente generica, sono le seguenti: gli atti privati conclusi nel corso della guerra vengono sostanzialmente abrogati, a meno che questi non vennero stipulati tra Romani nelle città assediate, e quindi in condizioni di emergenza (§§ 2, 5, 7)
« [2] Qualora si abbia notizia di qualcosa che è stato decretato o donato dal tiranno Totila ad un Romano, o a chiunque altro, non concediamo assolutamente che ciò sia conservato e che rimango in vigore (quegli atti); stabiliamo che i beni, tolti ai loro possessori, siano restituiti agli antichi padroni. Infatti tutto ciò che, di cui si ha notizia, che si astato decretato o stabilito da quello, al tempo della sua tirannide, non concediamo che abbia più valore nei tempi del nostro legittimo governo.»
I proprietari terrieri recuperano tutti i diritti sui loro beni mobili e immobili, inclusi gli schiavi che erano stati emancipati (§§ 3-5, 13-16), decisioni, queste, che favoriscono in particolare gli interessi dell’aristocrazia e della Chiesa.
« [5] […] concediamo a tutti la licenza di recuperare o riconquistare le proprietà, o, per tramite della sentenza di un giudice, di ottenere il rimborso del solo valore [dei beni] […]»
« [14] Qualora sia anche noto che alcuni dei contribuenti siano stati derubati da qualcuno in contanti o in natura, al momento del prelievo delle imposte, o con qualsiasi altro pretesto, o in altro modo irragionevole, comandiamo che tutto sia senza indugio rimborsato a colui che lo perse, in modo che tutti gli abitanti delle province recuperino legittimamente quanto gli appartiene […]»
« [15] Riteniamo […] che, qualora si accertasse che durante i tempi della ferocia dei Goti nefandissimi alcuni di coloro che erano nella condizione di schiavi sposarono delle donne libere, o anche che delle schiave si siano unite con uomini liberi, per virtù delle nostre attuali risoluzioni, le persone libere abbiano certamente la licenza di separarsi. […] Ma se si ritiene che, per il futuro, si debbano mantenere tali unioni, queste non subiscano alcun pregiudizio per quanto riguarda la propria libertà, ma i figli seguano la condizione della madre. Quello che stabiliamo valga anche per quanto riguarda quelli che nasceranno da tali unioni.»
L’imperatore ripristina anche a Roma la distribuzione dell’annona e gli stipendi degli insegnanti, degli oratori, dei giuristi e dei medici (§ 22); tende a dare impulso ai lavori di ricostruzione dei monumenti e dei porti (§ 25). La giurisdizione civile viene ristabilita (§ 23), le sedici province italiane saranno governate congiuntamente da un dux con funzioni militari con sede a Ravenna e da un giudice “eletto dai vescovi e dai notabili di ciascuna provincia” (§ 12). In generale, vengono restaurati i privilegi dell’aristocrazia e viene sanzionata dalla legge la nuova posizione occupata dal clero all’interno della società e dell’organizzazione politica. Viene dato a quest’Italia “bizantina” un inquadramento giuridico, secondo gli auspici di Vigilio, e con il consenso dell’intera aristocrazia, fortemente interessata al recupero dei propri beni fondiari.
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